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Lo Statuto dei Lavoratori. A 50 anni dalla nascita , pietra miliare della libertà sindacale e del lavoratore

Lo Statuto dei Lavoratori. A 50 anni dalla nascita , pietra miliare della libertà sindacale e del lavoratore

Nella ricorrenza del suo cinquantesimo compleanno, lo Statuto dei lavoratori, merita di esssere ricordato e celebrato, perché oggi in piena pandemia, in un momento storico in cui i diritti dei lavoratori sono stati sospesi, il suo valore deve essere compreso e rivendicato in maniera forte, memore di una rivendicazione sindacale che dovrà ancora una volta tornare ad essere furente.

 

Il 20 maggio 1970 nasceva la legge 300/70, conosciuta come lo “Statuto dei lavoratori”. Il provvedimento, uno dei più avanzati al mondo in tema di diritti sul lavoro, approvato alla Camera con 217 voti favorevoli della maggioranza del Governo, è tutt’ora una pietra miliare della libertà sindacale.

Con lo Statuto si diede piena attuazione alle disposizioni previste dalla Costituzione e fino ad allora non applicate, tutelando la dignità e la libertà del lavoratore e sostenendo la presenza dei sindacati nei luoghi di lavoro.

Lo Statuto nacque dopo anni di lotte caratterizzate dal conflitto sindacale- politico arrivato al culmine nell’autunno caldo del 1969, in cui venne istituita una Commissione governativa per l’elaborazione del testo dello statuto, presieduta dal socialista Gino Giugni, padre dello Statuto.
Oggi, a quasi cinquant’anni dalla sua nascita, è la fonte normativa più importante in tema di libertà sindacale:

  • Titolo II (art 14-18): garantisce il rispetto delle libertà sindacali.
  • I Titoli III e IV (art 19-32), contenenti una serie di norme a sostegno delle attività sindacali.
  • Art. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali);
  • Art. 20 (Assemblea)-I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell’unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro;
  • Art. 28 (Repressione della condotta antisindacale) Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

Ma è anche il baluardo della libertà del lavoratore contemplata negli articoli 1 e 13, la libertà di opinione, il divieto d’indagare sulle opinioni dei lavoratori, la tutela della salute e dell’integrità fisica e limiti alla installazione degli impianti audiovisivi di sorveglianza, alla presenza e ai poteri delle guardie giurate, agli accertamenti sanitari e al potere disciplinare del datore di lavoro.

 

 

Marialuisa Asta

ph credit: da FNOPI