ISCRIVITI A NURSIND

La scheda di adesione, una volta compilata, va consegnata ad un nostro delegato o inviata a mezzo posta elettronica

Si ricorda che la quota di iscrizione, pari ad euro €11 per dodici mensilità comprensiva di copertura assicurativa (la più bassa nella sanità!) viene trattenuta direttamente in busta paga.

Sullo stesso modulo di iscrizione e’ possibile dare contestuale disdetta ad altro sindacato.

Modulo Dipendenti pubblici:

Modulo Liberi professionisti:

Aspettativa

Quesito Sanità Pubblica Sanità Privata
Quale articolo contrattuale la prevede?

L’articolo 12 del CCNL integrativo del 7 Aprile 1999 L’articolo 31 del CCNL 2005
In cosa consiste?

Il dipendente può richiedere all’Amministrazione di sospendere per un certo periodo il proprio servizio. (comma 1) Idem
Chi ne ha diritto?

Il dipendente assunto a tempo INDETERMINATO Idem
Quanti mesi è possibile chiedere?

Fino a 12 mesi in un triennio, anche frazionati. Non specificato
Sono pagati?

No. Anche la decorrenza dell’anzianità di servizio è bloccata. No. Anche la tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Che procedura occorre fare?

Bisogna fare una richiesta scritta all’Amministrazione, indicandone sommariamente le motivazioni. Idem
L’Amministrazione è obbligata a concederla?

No. La norma contrattuale esplicita che l’Amministrazione può concederla compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali
Quali sono i tempi per concederla?

1 mese dalla domanda scritta, salvo diverso accordo tra le parti. Non specificato
Il periodo di aspettativa viene cumulato con eventuali malattie intercorse nel triennio?

No in quanto vengono considerati due istituti ben distinti fra loro. Idem
Vi sono eccezioni?

Si, nei casi previsti dal comma 8 ed in particolare:

  1. per un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa azienda o ente del medesimo comparto ovvero ente o amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova.
  2. per tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto o in organismi della comunità europea con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato.
  3. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia , individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 – dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale spettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
  1. al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale attinenti al ervizio. Ove la struttura sanitaria, per sua necessità, invii il proprio personale a corsi come sopra previsti, i permessi saranno retribuiti. Dovranno peraltro essere presentati i risultati degli
    esami e le dichiarazioni attestanti la frequenza ai corsi.
  2. in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia,
    genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non inferiore a quindici giorni e non superiore a sei mesi.
  3. in caso di attività di volontariato o partecipazione a programmi sanitari nei paesi in via di sviluppo, il dipendente può fruire di permesso ai sensi della
    Legge 26 febbraio 1987, n.49
  4. per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa per i gravi e documentati motivi di famiglia , individuati – ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4 della legge 53/2000 – dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278 pubblicato sulla GU dell’11 ottobre 2000, serie generale n. 238. Tale spettativa può essere fruita anche frazionatamene e può essere cumulata con l’aspettativa di cui al comma 1 se utilizzata allo stesso titolo.
  5. nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs n.151/2001 congedo per affidamenti preadottivi internazionali (2. Per l’adozione e l’affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresi’, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione e l’affidamento. Il congedo non comporta indennita’ ne’ retribuzione).
  6. il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal servizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni
    di protezione civile acquisendo – ad operazione conclusa – la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente.
  7. Art. 33 – Tutela dei dipendenti con disabilità
    Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria
    accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture,
    sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
    a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
  8. Art. 42 CCNL – Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti per malattia oltre il limite dei diciotto mesi complessivi nell’arco di un quadriennio mobile.
    Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di due mesi, da diciotto a venti mesi; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 20° mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito,
    che può protrarsi per un massimo di tre mesi (dal 20° al 23° mese), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;
La gravidanza interrompe l’aspettativa?

Si. L’aspettativa per gravi motivi di famiglia è cumulabile con l’aspettativa dei 12 mesi in un triennio se utilizzata allo stesso titolo, ed il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, al compimento del 7° mese, interrompe l’aspettativa in corso, stante la assoluta obbligatorietà della applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, così come modificata ed intergrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. (Nota ARAN) Si
In aspettativa, posso svolgere un altro lavoro?

Si se la motivazione dell’aspettativa lo esplicitava (Decreto Legislativo 165/2001 – ART. 53). Idem
Si possono riscattare a fini pensionistici i periodi di aspettativa?

Si, ma solo se l’aspettativa è stata chiesta per motivi di famiglia per l’educazione e l’assitenza di figli minori di 6 anni [art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti]. Idem
Sono obbligato ai crediti formativi nel periodo di aspettativa?

Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente (art. 20 comma 5 del CCNL della sanità pubblica). Idem
L’azienda mi può richiamare in servizio in anticipo?

Si, solo se vengono meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione. In tal caso, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Non specificato
Posso rientrare in servizio prima della scadenza?

Si, con un preavviso all’azienda di 10 giorni. Non specificato
Cosa succede al rientro?

Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 punto 1 e 2, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 punto 3. Non specificato
E se non rientro?

A meno che non vi siano motivi seri di impedimento, il dipendente che non riprende servizio è licenziato, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso. Non specificato