La scheda di adesione, una volta compilata, va consegnata ad un nostro delegato o inviata a mezzo posta elettronica
Si ricorda che la quota di iscrizione, pari ad euro €11 per dodici mensilità comprensiva di copertura assicurativa (la più bassa nella sanità!) viene trattenuta direttamente in busta paga.
Sullo stesso modulo di iscrizione e’ possibile dare contestuale disdetta ad altro sindacato.
Modulo Dipendenti pubblici:
Modulo Liberi professionisti:
Quesito | Sanità Pubblica | Sanità Privata |
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Quale articolo contrattuale la prevede? | L’articolo 12 del CCNL integrativo del 7 Aprile 1999 | L’articolo 31 del CCNL 2005 |
In cosa consiste? | Il dipendente può richiedere all’Amministrazione di sospendere per un certo periodo il proprio servizio. (comma 1) | Idem |
Chi ne ha diritto? | Il dipendente assunto a tempo INDETERMINATO | Idem |
Quanti mesi è possibile chiedere? | Fino a 12 mesi in un triennio, anche frazionati. | Non specificato |
Sono pagati? | No. Anche la decorrenza dell’anzianità di servizio è bloccata. | No. Anche la tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione. |
Che procedura occorre fare? | Bisogna fare una richiesta scritta all’Amministrazione, indicandone sommariamente le motivazioni. | Idem |
L’Amministrazione è obbligata a concederla? | No. La norma contrattuale esplicita che l’Amministrazione può concederla compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. | Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le Rappresentanze sindacali |
Quali sono i tempi per concederla? | 1 mese dalla domanda scritta, salvo diverso accordo tra le parti. | Non specificato |
Il periodo di aspettativa viene cumulato con eventuali malattie intercorse nel triennio? | No in quanto vengono considerati due istituti ben distinti fra loro. | Idem |
Vi sono eccezioni? | Si, nei casi previsti dal comma 8 ed in particolare:
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La gravidanza interrompe l’aspettativa? | Si. L’aspettativa per gravi motivi di famiglia è cumulabile con l’aspettativa dei 12 mesi in un triennio se utilizzata allo stesso titolo, ed il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza, al compimento del 7° mese, interrompe l’aspettativa in corso, stante la assoluta obbligatorietà della applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n. 1204/1971, così come modificata ed intergrata dalle leggi n. 903/1977 e n. 53/2000. (Nota ARAN) | Si |
In aspettativa, posso svolgere un altro lavoro? | Si se la motivazione dell’aspettativa lo esplicitava (Decreto Legislativo 165/2001 – ART. 53). | Idem |
Si possono riscattare a fini pensionistici i periodi di aspettativa? | Si, ma solo se l’aspettativa è stata chiesta per motivi di famiglia per l’educazione e l’assitenza di figli minori di 6 anni [art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti ivi previsti]. | Idem |
Sono obbligato ai crediti formativi nel periodo di aspettativa? | Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente (art. 20 comma 5 del CCNL della sanità pubblica). | Idem |
L’azienda mi può richiamare in servizio in anticipo? | Si, solo se vengono meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione. In tal caso, invita il dipendente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. | Non specificato |
Posso rientrare in servizio prima della scadenza? | Si, con un preavviso all’azienda di 10 giorni. | Non specificato |
Cosa succede al rientro? | Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8 punto 1 e 2, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 punto 3. | Non specificato |
E se non rientro? | A meno che non vi siano motivi seri di impedimento, il dipendente che non riprende servizio è licenziato, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso. | Non specificato |