La scheda di adesione, una volta compilata, va consegnata ad un nostro delegato o inviata a mezzo posta elettronica
Si ricorda che la quota di iscrizione, pari ad euro €11 per dodici mensilità comprensiva di copertura assicurativa (la più bassa nella sanità!) viene trattenuta direttamente in busta paga.
Sullo stesso modulo di iscrizione e’ possibile dare contestuale disdetta ad altro sindacato.
Modulo Dipendenti pubblici:
Modulo Liberi professionisti:
LEGGE 104 SAPERE, SAPER USARE, CAPIRE ED USUFRUIRE | ||
---|---|---|
Cos’è la Legge 104? | La legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, è una “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” Le modifiche a tale legge avvengono con le seguenti norme: Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24). | |
Definizione di handicap secondo la legge 104 | Il primo comma dell’articolo 3 della Legge 104/1992 precisa: “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.” • Il terzo comma dello stesso articolo ( 3 ), definisce la connotazione di gravità: “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.” |
|
A chi compete l’accertamento dell’handicap? | L’accertamento dell’handicap è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Asl/Usl. Si tratta delle medesime Commissioni che accertano le minorazioni civili, integrate da un operatore sociale e da uno specialista nella patologia da esaminare. Quella per individuare e definire l’handicap si basa su criteri medico-sociali e non medico-legali o percentualistici. |
|
Come presentare la domanda? | A decorrere dall’1.1.2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all’INPS esclusivamente per via telematica 1. Il cittadino si reca dal medico certificatore. La “certificazione medica” può essere compilata dal medico solo on line, sul sito internet dell’istituto www.inps.it. Il medico, dopo l’invio telematico del certificato, consegna al cittadino la stampa firmata, che dovrà essere esibita all’atto della visita, e la ricevuta di trasmissione con il numero di certificato.L’elenco dei medici certificatori accreditati, in possesso di PIN è pubblicato sul sito INTERNET www.inps.it2. Il cittadino, in possesso del PIN, compila la “domanda” esclusivamente on line collegandosi sul sito internet dell’INPS www.inps.it e abbina il numero di certificato indicato sulla ricevuta di trasmissione rilasciata dal medico certificatore entro il termine massimo di trenta giorni.3. La domanda e il certificato abbinato sono trasmessi all’INPS telematicamente. L’avvenuta ricezione della domanda è attestata dalla ricevuta rilasciata dalla stessa procedura. L’Inps trasmette telematicamente la domanda alla ASL.La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati. |
|
La ricevuta e la convocazione a visita | Per ogni domanda inoltrata, il sistema informatico genera una ricevuta con il protocollo della domanda. La procedura informatica propone poi un’agenda di date disponibili per l’accertamento presso la Commissione dell’Azienda USL.Il Cittadino, può scegliere la data di visita o indicarne una diversa da quella proposta, scegliendola tra le ulteriori date indicate dal sistema. Vengono fissati indicativamente dei nuovi limiti temporali:• per l’effettuazione delle visite ordinarie è previsto un tempo massimo di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda; • in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.Una volta definita la data di convocazione, l’invito a visita è visibile nella procedura informatica e viene comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo e alla e-mail eventualmente comunicata. Nelle lettere di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario, luogo di visita), delle avvertenze riguardanti la documentazione da portare all’atto della visita (documento di identità valido; stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore; documentazione sanitaria, ecc.), e delle modalità da seguire in caso di impedimento a presentarsi a visita, nonché le conseguenze che possono derivare dalla eventuale assenza alla visita.Nella stessa lettera viene ricordato che:1. il Cittadino può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia; 2. in caso di impedimento, può chiedere una nuova data di visita collegandosi al sito dell’Inps e accedendo al Servizio online con il proprio codice di identificazione personale (PIN); 3. se assente alla visita, verrà comunque nuovamente convocato. La mancata presentazione anche alla successiva visita sarà considerata a tutti gli effetti come una rinuncia alla domanda, con perdita di efficacia della stessa. |
|
L’invio a casa del verbale | Il verbale viene inviato al Cittadino dall’INPS. Le versioni inviate sono due:• una contenente tutti i dati sensibili• una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie).Anche queste informazioni finiscono nella “banca dati” e completano il profilo della persona ai fini dell’invalidità civile, handicap e disabilità. |
|
Il Ricorso | Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorrere al giudice ordinario. Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche ( Asl/Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l’assistenza di un legale. Nel caso di ricorso è possibile farsi appoggiare da un patronato sindacale o da associazioni di categoria. |
|
Permessi lavorativi Legge 104 | La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 che all’articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità e che consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero. Le condizioni e la documentazione necessaria per accedere ai permessi lavorativi sono diverse a seconda che a richiederli siano i genitori, i familiari o gli stessi lavoratori con handicap grave (consultare il proprio rappresentante). |
|
Gli aventi diritto | È necessario comprendere chi siano gli “aventi diritto”, cioè quali siano quei lavoratori che possono richiedere l’accesso ai permessi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992. Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti, con diverse modalità, criteri e condizioni: |
|
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
SI SOTTOLINEA CHE I PERMESSI SI POSSONO CHIEDERE QUANDO ALLA PERSONA GLI SIA STATO RICONOSCIUTO LO STATO DI PORTATORE DI HANDICAP GRAVE COME PREVISTO DALL’ARTICOLO 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104. | ||
ALTRE AGEVOLAZIONI
|
||
CONGEDI RETRIBUITI DI DUE ANNI | La Legge 388/2000 (art. 80 comma 2, poi ripreso dall’articolo 42, comma 5 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ha integrato le disposizioni previste dalla Legge 53/2000 introducendo l’opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. L’articolo 3, comma 106 della Legge 350/2003 ha abrogato la condizione che imponeva, quale requisito per la concessione dei congedi retribuiti, che la persona disabile fosse in possesso del certificato di handicap grave da almeno 5 anni. Permane invece l’altra condizione è cioè che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto. Anche in questo caso, come per l’accesso ai permessi lavorativi, la condizione principale è che il disabile sia stato accertato in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non sono ammesse, a parte per i grandi invalidi di guerra e i soggetti con sindrome di Down, certificazioni di altro genere quali ad esempio il certificato di invalidità totale con diritto all’indennità di accompagnamento o frequenza. Chi non dispone del certificato di handicap deve richiederne l’accertamento presso la segreteria della Commissione della propria Azienda Usl di residenza e sottoporsi ad una nuova visita. Se questo accertamento riconoscerà l’handicap grave (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992) si potranno richiedere i congedi retribuiti di due anni qualora ricorrano anche le altre condizioni previste. Hanno diritto ai congedi: i genitori, il coniuge, i fratelli e le sorelle conviventi e i figli conviventi.Rimangono esclusi dal beneficio i lavoratori che non siano genitori, coniugi, fratelli o sorelle, o figli. Ad esempio, nipoti, cugini, generi non possono richiedere la concessione dei due anni di permesso retribuito. |
|
Fiscali | automobile, bollo automobile, spese mediche, spese sanitarie, spese assistenziali, agevolazioni sugli ausili, agevolazioni su sussidi tecnici ed informatici, agevolazioni su ristrutturazioni e abbattimento barriere architettoniche | |
Pensione di reversibilità | ||
Congedi di maternità e paternità | ||
Congedi per educazione e assistenza ai figli | ||
Congedi per malattia del figlio | ||
Congedi straordinari per cure al lavoratore invalido | ||
Congedi per eventi e cause particolari | ||
Anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) | ||
Scelta della sede di lavoro, trasferimenti e avvicinamenti | ||
Lavoro notturno | ||
Accessibilità e sicurezza dei luoghi di lavoro | ||
Circolazione, sosta e parcheggi | ||
Il contrassegno invalidi | ||
Per altre informazioni rivolgiti al tuo rappresentante sindacale NURSIND |