Contratto infermieri. I permessi a recupero. Cosa sono e che succede se si supera il limite previsto
Quali provvedimenti deve assumere l’amministrazione nei confronti del dipendente cui sia stata autorizzata l’assenza per la fruizione del permesso a recupero per una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero, come previsto dal comma 1 dell’art. 40 del CCNL comparto 2016/2018, e che, tuttavia, non abbia rispettato tale limite, utilizzando una quota oraria più ampia di quella consentita? È corretto disporre la collocazione d’ufficio in ferie per la giornata in questione?
Permessi a recupero, cosa sono
I permessi a recupero sono previsti dall’art. 40 del CCNL comparto 2016/2108:
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
I chiarimenti Aran
In merito alla casistica evidenziata, è utile rammentare che la clausola in oggetto è analoga a quella richiamata nell’art. 20 del CCNL Ministeri del 16/5/1995 e non rappresenta, quindi, un istituto di nuova applicazione.
Come in precedenza, tale disposizione è volta a consentire al dipendente di potersi assentare – previa autorizzazione – secondo una modalità che definisce un preciso rapporto tra assenza e prestazione lavorativa, al fine di favorire la conciliazione tra esigenze di carattere personale ed esigenze di servizio.
Il mancato rispetto del vincolo orario relativo all’assenza autorizzata, in questo come negli altri casi di permesso previsti dal CCNL, assume dunque rilievo in termini di inosservanza dell’orario di lavoro e, pertanto, dovrà essere valutato ai sensi di quanto previsto in proposito nella sezione disciplinare del contratto.
In considerazione della distinta natura dell’istituto delle ferie e della loro peculiare finalità, costituzionalmente tutelata, si ritiene di dover escludere la potestà dell’amministrazione di operare automatiche riconversioni della causale di assenza mediante imputazione a ferie della giornata in cui si verifica il mancato rispetto del limite orario del permesso, anche in considerazione dell’incongruenza che verrebbe a determinarsi nella giornata stessa (assenza per ferie relativa all’intera giornata e presenza di una prestazione lavorativa parzialmente resa).