Congedo per gravi motivazioni. L’ Azienda può negarlo?
Il congedo per gravi motivazioni personali o familiari rientra tra i casi dell’aspettativa non retribuita,i sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge numero 53/2000, e può essere chiesta per un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa.
Bisogna prestare attenzione a non confondere l’aspettativa in analisi con quella prevista dalla legge numero 104/1992. Quest’ultima, infatti, riguarda solo la cura e l’assistenza di un familiare affetto da handicap grave ai sensi di tale legge ed è retribuita.
(da Laleggepertutti)
Quando posso chiedere aspettativa non retribuita per gravi motivazioni?
Le motivazioni che danno al lavoratore il diritto di chiedere all’azienda un congedo non retribuito sono:
- un grave disagio personale del dipendente(non malattia)
- la cura e l’assistenza di un familiare portatore di handicap(non grave, altrimenti il congedo è retribuito)
- le necessità derivanti da un lutto familiare
- le situazioni familiari derivanti da una patologia cronica o acuta, che comportino assistenza continua e partecipazione del familiare al trattamento sanitario.
- Patologie dell’infanzia e dell’adolescenza che coinvolgono i genitori nel programma di cura e riabilitativo.
- Per la morte di un coniuge (anche legalmente separato), il partner dell’unione civile, un componente della famiglia anagrafica, un parente fino al secondo grado(anche non convivente).
Per quale parente si può chiedere il congedo?
- coniuge
- convivente (unione civile o convivenza anagrafica)anche se non conviventi:
- figli naturali e figli adottivi
- adottanti
- genitori
- suoceri
- generi e nuore
- parente o affine entro il 3° grado disabile
Il congedo che non può superare i due anni nell’arco della via lavorativa, include i festivi ed i giorni non lavorativi. Non partecipa al conteggio degli anni per i fini pensionistici, ma può essere riscattato, versando i relativi contributi.
L’azienda può rifiutarsi di concedere il congedo?
Fatta richiesta di congedo da parte del dipendente, a meno che il contratto non disciplini la materia, il datore di lavoro deve comunicare entro dieci giorni l’esito alla domanda.
L’accettazione parziale al congedo, il suo rinvio o la negazione deve essere motivata, e la motivazione deve essere inerente alle condizioni previste dal regolamento aziendale.
In caso di rapporti di lavoro a termine il datore di lavoro può negare il congedo per incompatibilità dell’assenza con la durata del rapporto, o negarlo quando il rapporto è sorto per sostituire un altro dipendente in congedo.
Posso essere richiamato in servizio?
L’ufficio del Personale dell’ente,può invitare il dipendente a
riprendere servizio, anche prima della data di scadenza prevista della aspettativa, se i motivi che l’hanno giustificata siano venuti meno.
In tal caso, viene assegnato al dipendente uno specifico termine per la ripresa del servizio, che l’ufficio Personale comunica all’interessato per iscritto.
Ugualmente, anche il dipendente, ove siano venute meno le ragioni che lo hanno indotto a richiedere l’aspettativa, può riprendere servizio, spontaneamente ed in anticipo rispetto alla scadenza, anche senza aspettare l’invito dell’ente, ma dando sempre allo stesso un congruo preavviso, nel rispetto dei principi generali di correttezza.
E se non rientro in servizio?
Alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine fissato dall’ente per il rientro anticipato dalla stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ove il lavoratore non riprenda servizio, il rapporto di lavoro si risolve, senza diritto alla indennità di preavviso, come disposto dall’art. 14, comma 3 del CCNL del 14.9.2000.Il lavoratore può sottrarsi all’effetto risolutivo qualora possa giustificare mancato rientro con l’esistenza di un oggettivo e comprovato impedimento, che non gli abbia consentito di riprendere regolare servizio al termine dell’aspettativa o alla scadenza del termine fissato dall’ente.
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